Disoccupazione ordinaria

L'indennità di disoccupazione ordinaria è una prestazione economica a sostegno dei lavoratori che hanno perso involontariamente il posto di lavoro o sono stati sospesi temporaneamente dall'azienda.

Servizio attivo

A chi è rivolto

  • Lavoratori licenziati, assicurati all'INPS da almeno 2 anni con almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la cessazione del rapporto di lavoro
  • Lavoratori sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non imputabili né ai lavoratori né al datore di lavoro (mancanza di commesse, crisi di mercato, ecc.)

L'indennità non spetta ai lavoratori che si dimettono volontariamente, salvo il caso di dimissioni per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, variazione delle mansioni, ecc.).

Descrizione

L'indennità di disoccupazione ordinaria sostituisce parzialmente il reddito del lavoratore per un periodo determinato. L'importo è calcolato in percentuale sulla retribuzione lorda mensile con la seguente progressione: il 60% per i primi 6 mesi, il 50% per il settimo e l'ottavo mese e il 40% per i mesi successivi. Ai lavoratori sospesi spetta nella misura del 50% della retribuzione.

L'importo massimo è di 858,58 €, elevato a 1.031,93 € per i lavoratori con retribuzione mensile lorda superiore a 1.857,48 €.

Il trattamento si interrompe quando il lavoratore ha esaurito le giornate di indennità spettanti, diventa titolare di pensione diretta oppure viene cancellato dalle liste di disoccupazione.

Come fare

Dopo essersi iscritti nelle liste dei disoccupati presso il Centro per l'Impiego, è possibile presentare la domanda di indennità agli uffici INPS più vicini al luogo di residenza. Il modulo di domanda è disponibile presso gli uffici INPS e sul sito www.inps.it nella sezione "moduli". Per assistenza nella compilazione e presentazione della domanda, puoi rivolgerti alla sede INAS CISL più vicina.

Cosa serve

  • Fotocopia dell'iscrizione all'ufficio di collocamento
  • Mod. DS22 compilato, firmato e timbrato dal datore di lavoro
  • Copia dei modelli CUD dei due anni precedenti (per chi presenta la domanda per la prima volta)
  • Mod. Detrazioni d'imposta
  • Dichiarazione per eventuali periodi di soggiorno all'estero
  • Dichiarazione per eventuali collaborazioni (Co.Co.Pro., ecc.)
  • Fotocopia delle ultime 3 buste paga
  • Copia del libretto di lavoro con gli ultimi periodi lavorati o modello C2 dell'ufficio di collocamento
  • Fotocopia della carta d'identità in corso di validità
  • Fotocopia del permesso o carta di soggiorno in corso di validità (e ricevuta di rinnovo se disponibile)

Documentazione aggiuntiva per casi specifici:

  • Personale della scuola: certificato di servizio
  • Cittadini neo-comunitari: iscrizione anagrafica comunale
  • Richiesta ANF (Assegno per il Nucleo Familiare): redditi del coniuge dell'ultimo anno
  • Vedere documentazione sopra elencata

Tempi e scadenze

La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

La durata dell'indennità è di 8 mesi, elevata a 12 mesi per i lavoratori che hanno superato i 50 anni di età. Ai lavoratori sospesi spetta nel limite massimo di 65 giorni.

L'indennità decorre:

  • Dall'ottavo giorno successivo alla sospensione o al licenziamento, se la domanda è presentata nei primi 7 giorni
  • Dal quinto giorno successivo alla data della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno

In caso di licenziamento in tronco per giusta causa, i termini sono differiti di 30 giorni:

  • Dal 38° giorno dal licenziamento, se la domanda è presentata entro tale termine
  • Dal 5° giorno successivo alla domanda, se presentata dopo il trentottesimo giorno

L'indennità non può decorrere prima della data di iscrizione nelle liste di collocamento. Per ottenere una seconda indennità è necessario che sia trascorso l'"anno mobile" (365 giorni dall'inizio della prima prestazione).

Ufficio Responsabile

Ulteriori informazioni

Il pagamento dell'indennità può avvenire tramite assegno circolare, bonifico su conto corrente bancario o postale, oppure allo sportello di qualsiasi ufficio postale sul territorio nazionale. In caso di accredito su conto corrente è necessario indicare le coordinate bancarie o postali (IBAN, ABI, CAB) e il numero di conto.

Sedi e Orari

Consulta sedi e orari nella scheda INAS

Pagina aggiornata il 18/05/2026

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri
Skip to content
Open toolbar Accessibilità