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NASPI – Indennità di Disoccupazione
Servizio di assistenza per la presentazione della domanda di NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego), l'indennità mensile riconosciuta ai lavoratori dipendenti che hanno perso involontariamente il lavoro.
A chi è rivolto
Il servizio è rivolto ai lavoratori dipendenti che si trovano in stato di disoccupazione involontaria e che possiedono i requisiti contributivi richiesti. Hanno diritto alla NASpI anche i lavoratori che abbiano rassegnato dimissioni per giusta causa, durante il periodo tutelato di maternità/paternità, o a seguito di risoluzione consensuale in specifiche procedure di conciliazione.
Non hanno diritto alla NASpI i lavoratori che si siano dimessi volontariamente (salvo le eccezioni previste dalla legge) o che abbiano risolto consensualmente il rapporto al di fuori delle procedure previste.
Descrizione
La NASpI è un'indennità mensile di disoccupazione corrisposta dall'INPS ai lavoratori subordinati che abbiano perso involontariamente l'occupazione. La sua durata è pari alla metà delle settimane contributive degli ultimi quattro anni. L'importo è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile degli ultimi quattro anni (entro una soglia stabilita annualmente dall'INPS), con una riduzione del 3% al mese a partire dal sesto mese di fruizione (dall'ottavo mese per chi ha compiuto 55 anni alla data della domanda).
È possibile richiedere la liquidazione anticipata in unica soluzione della NASpI per chi intende avviare un'attività autonoma, d'impresa individuale o sottoscrivere quote di una cooperativa.
Come fare
Il CAF/Patronato CISL assiste il lavoratore nella predisposizione e nell'invio telematico della domanda. In alternativa è possibile presentare domanda tramite:
- Portale INPS con SPID/CIE/CNS;
- Contact center INPS: 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile.
Cosa serve
Documentazione del richiedente:
- Carta d'identità e codice fiscale
- Mandato di patrocinio
Se si opera tramite delegato:
- Atto di delega
- Carta d'identità e codice fiscale del delegato
Documentazione lavorativa:
- Lettera di licenziamento o di dimissioni per giusta causa (obbligatoria in caso di contratto a tempo indeterminato)
- Ultimo contratto di lavoro e/o eventuale proroga
- Busta paga recente (ultima o penultima)
- Codice IBAN di conto corrente intestato o cointestato al richiedente
Documentazione aggiuntiva – solo se applicabile:
- Ultimi 4 bollettini di versamento contributi (solo per lavoratori domestici)
- Certificato di ripresa della capacità lavorativa (solo se al termine del rapporto di lavoro si era in malattia o infortunio)
- Documenti relativi ad eventuali altri rapporti di lavoro in essere
- Reddito presunto per l'anno in corso (solo in caso di partita IVA attiva)
- Permesso di soggiorno (solo per lavoratori extracomunitari)
- Libretto di navigazione (solo per lavoratori marittimi)
- Modello U1 (solo per lavoratori rimpatriati da un paese membro dell'UE)
- Vedi documentazione sopra riportata
Tempi e scadenze
- La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, a pena di decadenza.
- Il termine può essere sospeso in caso di maternità o malattia/infortunio insorti entro i termini previsti dalla legge.
- Il termine ordinario per l'emanazione del provvedimento da parte dell'INPS è di 30 giorni, ai sensi della Legge n. 241/1990.
Quanto costa
Il servizio è gratuito per gli iscritti CISL. Per i non iscritti il servizio è a pagamento.
Ufficio Responsabile
Ulteriori informazioni
- In caso di lavoro all'estero in paesi UE o convenzionati, il diritto alla NASpI può essere conservato per un massimo di tre mesi, nel rispetto delle norme comunitarie.
- Chi svolge attività autonoma durante la percezione della NASpI deve comunicare all'INPS il reddito annuo presunto entro un mese dall'inizio dell'attività, pena la decadenza dalla prestazione.
- La NASpI è sospesa in caso di rioccupazione con contratto subordinato di durata non superiore a sei mesi.
- La NASpI è cumulabile con i compensi da lavoro occasionale entro il limite di 5.000 euro annui.
Pagina aggiornata il 30/04/2026