NASPI – Indennità di Disoccupazione

Servizio di assistenza per la presentazione della domanda di NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego), l'indennità mensile riconosciuta ai lavoratori dipendenti che hanno perso involontariamente il lavoro.

Servizio attivo

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto ai lavoratori dipendenti che si trovano in stato di disoccupazione involontaria e che possiedono i requisiti contributivi richiesti. Hanno diritto alla NASpI anche i lavoratori che abbiano rassegnato dimissioni per giusta causa, durante il periodo tutelato di maternità/paternità, o a seguito di risoluzione consensuale in specifiche procedure di conciliazione.

Non hanno diritto alla NASpI i lavoratori che si siano dimessi volontariamente (salvo le eccezioni previste dalla legge) o che abbiano risolto consensualmente il rapporto al di fuori delle procedure previste.

Descrizione

La NASpI è un'indennità mensile di disoccupazione corrisposta dall'INPS ai lavoratori subordinati che abbiano perso involontariamente l'occupazione. La sua durata è pari alla metà delle settimane contributive degli ultimi quattro anni. L'importo è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile degli ultimi quattro anni (entro una soglia stabilita annualmente dall'INPS), con una riduzione del 3% al mese a partire dal sesto mese di fruizione (dall'ottavo mese per chi ha compiuto 55 anni alla data della domanda).

È possibile richiedere la liquidazione anticipata in unica soluzione della NASpI per chi intende avviare un'attività autonoma, d'impresa individuale o sottoscrivere quote di una cooperativa.

Come fare

Il CAF/Patronato CISL assiste il lavoratore nella predisposizione e nell'invio telematico della domanda. In alternativa è possibile presentare domanda tramite:

  • Portale INPS con SPID/CIE/CNS;
  • Contact center INPS: 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile.

Cosa serve

Documentazione del richiedente:

  • Carta d'identità e codice fiscale
  • Mandato di patrocinio

Se si opera tramite delegato:

  • Atto di delega
  • Carta d'identità e codice fiscale del delegato

Documentazione lavorativa:

  • Lettera di licenziamento o di dimissioni per giusta causa (obbligatoria in caso di contratto a tempo indeterminato)
  • Ultimo contratto di lavoro e/o eventuale proroga
  • Busta paga recente (ultima o penultima)
  • Codice IBAN di conto corrente intestato o cointestato al richiedente

Documentazione aggiuntiva – solo se applicabile:

  • Ultimi 4 bollettini di versamento contributi (solo per lavoratori domestici)
  • Certificato di ripresa della capacità lavorativa (solo se al termine del rapporto di lavoro si era in malattia o infortunio)
  • Documenti relativi ad eventuali altri rapporti di lavoro in essere
  • Reddito presunto per l'anno in corso (solo in caso di partita IVA attiva)
  • Permesso di soggiorno (solo per lavoratori extracomunitari)
  • Libretto di navigazione (solo per lavoratori marittimi)
  • Modello U1 (solo per lavoratori rimpatriati da un paese membro dell'UE)
  • Vedi documentazione sopra riportata

Tempi e scadenze

  • La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, a pena di decadenza.
  • Il termine può essere sospeso in caso di maternità o malattia/infortunio insorti entro i termini previsti dalla legge.
  • Il termine ordinario per l'emanazione del provvedimento da parte dell'INPS è di 30 giorni, ai sensi della Legge n. 241/1990.

Quanto costa

Il servizio è gratuito per gli iscritti CISL. Per i non iscritti il servizio è a pagamento.

Ufficio Responsabile

Ulteriori informazioni

  • In caso di lavoro all'estero in paesi UE o convenzionati, il diritto alla NASpI può essere conservato per un massimo di tre mesi, nel rispetto delle norme comunitarie.
  • Chi svolge attività autonoma durante la percezione della NASpI deve comunicare all'INPS il reddito annuo presunto entro un mese dall'inizio dell'attività, pena la decadenza dalla prestazione.
  • La NASpI è sospesa in caso di rioccupazione con contratto subordinato di durata non superiore a sei mesi.
  • La NASpI è cumulabile con i compensi da lavoro occasionale entro il limite di 5.000 euro annui.

Pagina aggiornata il 30/04/2026

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