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Pensioni Supplementari
Servizio di assistenza per la presentazione della domanda di pensione supplementare, riconosciuta a chi ha maturato contributi in una o più gestioni previdenziali INPS in misura insufficiente per ottenere una pensione autonoma.
A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a lavoratori già titolari di pensione presso un'altra gestione previdenziale, che abbiano versato contributi aggiuntivi in una gestione INPS (es. commercianti, artigiani, gestione separata) in misura non sufficiente per una pensione autonoma.
Descrizione
Servizio di assistenza per la presentazione della domanda di pensione supplementare, riconosciuta a chi ha maturato contributi in una o più gestioni previdenziali INPS in misura insufficiente per ottenere una pensione autonoma.
Come fare
Ci si può rivolgere direttamente agli uffici CISL. La pratica può essere presentata dal diretto interessato, da un delegato o da un amministratore di sostegno.
Attenzione: in caso di rapporto di lavoro dipendente ancora in essere al momento della domanda, è necessario procedere preventivamente con le dimissioni (vedi documentazione specifica di seguito).
Cosa serve
Documentazione del richiedente:
- Carta d'identità e codice fiscale
- Mandato di patrocinio
Se si opera tramite delegato:
- Atto di delega
- Carta d'identità e codice fiscale del delegato
Se è presente un amministratore di sostegno:
- Provvedimento di nomina
- Carta d'identità e codice fiscale dell'amministratore
Autocertificazione stato civile:
- Se coniugato/a: data del matrimonio, codice fiscale e carta d'identità del coniuge
- Se vedovo/a: data del decesso del coniuge
- Se separato/a o divorziato/a: data della separazione/divorzio e copia della sentenza
Documentazione reddituale e patrimoniale:
- Dichiarazione dei redditi dei coniugi
- Dati catastali degli immobili posseduti
- Codice IBAN per l'accredito della pensione
In caso di rapporto di lavoro dipendente in essere – documentazione per le dimissioni:
- Indirizzo email personale del lavoratore
- Busta paga recente
- Contratto di lavoro o lettera di assunzione
- Email e/o PEC aziendale
- Vedi documentazione sopra riportata
Tempi e scadenze
- La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, a pena di decadenza.
- Il termine può essere sospeso in caso di maternità o malattia/infortunio insorti entro i termini previsti dalla legge.
- Il termine ordinario per l'emanazione del provvedimento da parte dell'INPS è di 30 giorni, ai sensi della Legge n. 241/1990.
Ufficio Responsabile
Pagina aggiornata il 30/04/2026
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