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Domanda accertamento invalidi civili
Il riconoscimento dell'invalidità civile consente di accedere a una serie di benefici economici e assistenziali, in base alla percentuale di invalidità accertata. Non richiede requisiti contributivi specifici.
A chi è rivolto
- Persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali con riduzione permanente della capacità lavorativa di almeno 1/3 (33%)
- Minorenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età
- Ultra65enni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età
Oltre ai cittadini italiani, se regolarmente residenti in Italia, hanno diritto anche: rifugiati, apolidi, cittadini di San Marino, cittadini UE, stranieri extra-UE con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e stranieri regolarmente soggiornanti con permesso di almeno 1 anno.
L'invalidità civile non riguarda gli invalidi per cause di lavoro, di guerra e di servizio, i ciechi e i sordi, che godono di benefici specifici e distinti.
Descrizione
In base alla percentuale di invalidità riconosciuta dall'INPS, vengono concessi benefici differenti:
Benefici generali:
- Prestazioni protesiche e ortopediche
- Iscrizione nelle liste speciali per il collocamento mirato (Legge 68/99, per invalidità superiore al 45%)
- Esenzione dal ticket sanitario
Benefici economici:
L'assegno mensile spetta a chi ha un grado di invalidità compreso tra il 74% e il 99%, un'età compresa tra i 18 anni e l'età pensionabile e un reddito entro il limite stabilito dalla legge. Viene pagato in 13 mensilità ed è incompatibile con pensioni dirette di invalidità da lavoro o altre gestioni obbligatorie.
La pensione di inabilità spetta a chi ha un'invalidità totale del 100%, un'età compresa tra i 18 anni e l'età pensionabile e un reddito entro il limite stabilito dalla legge. Viene pagata in 13 mensilità.
L'indennità di accompagnamento spetta agli invalidi civili totalmente inabili che non sono in grado di deambulare autonomamente o di compiere gli atti quotidiani della vita e che necessitano di assistenza continua. Viene riconosciuta indipendentemente dall'età e dal reddito e viene pagata in 12 mensilità.
L'indennità di frequenza è riservata ai minori fino a 18 anni con disabilità, che seguono trattamenti riabilitativi o frequentano scuole o centri di formazione, con reddito personale entro il limite di legge. Spetta per la durata effettiva del trattamento o del corso, fino a un massimo di 12 mensilità.
Al raggiungimento dell'età pensionabile, la pensione di inabilità e l'assegno mensile vengono sostituiti dall'assegno sociale.
Come fare
Prima di presentare la domanda è necessario essere in possesso del certificato medico compilato online da un medico abilitato. Una volta ottenuto, puoi rivolgerti alla sede INAS CISL più vicina per presentare la domanda all'INPS.
Successivamente, l'interessato riceverà indicazioni per sottoporsi alla visita medica di accertamento. (Per i malati oncologici la visita viene effettuata entro 15 giorni dall'invio della domanda.)
È possibile anche richiedere la visita agli atti, inviando all'INPS la documentazione sanitaria tramite apposita procedura informatica. La commissione medica potrà emettere un verbale agli atti oppure, se la documentazione risulta insufficiente, convocare l'interessato a visita diretta.
Al termine dell'iter, l'INPS invia al richiedente il verbale con l'esito degli accertamenti. Le sedi INAS CISL verificano la correttezza delle valutazioni e tutelano l'interessato in caso di necessità.
Cosa serve
Documenti principali:
- Stato di famiglia
- Certificato di nascita
- Certificato di residenza
- Certificato di cittadinanza (I certificati possono essere sostituiti da autocertificazione con fotocopia della carta d'identità in corso di validità)
- Tessera sanitaria
- Codice fiscale
- Documento di identità
Certificazione medica:
- Certificato medico compilato online dal medico abilitato
- Vedi elenco sopra riportato
Ufficio Responsabile
Casi particolari
- Malati oncologici: la visita di accertamento viene effettuata in via prioritaria entro 15 giorni dalla presentazione della domanda
- Collocamento mirato (Legge 68/99): per invalidi civili con invalidità superiore al 45%, l'accertamento per il collocamento può essere effettuato contestualmente a quello dell'invalidità oppure in un secondo momento, senza necessità di ulteriore certificato medico
- Indennità di accompagnamento: non spetta agli invalidi ricoverati gratuitamente in istituto né a chi percepisce già un'indennità per invalidità contratta per cause di lavoro, guerra o servizio; in quest'ultimo caso è possibile scegliere il trattamento più favorevole
Ulteriori informazioni
Sedi e Orari
Consulta sedi e orari nella scheda INAS
Pagina aggiornata il 18/05/2026