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A chi è rivolto
L'assegno spetta a tutte le categorie di lavoratori dipendenti pubblici e privati, autonomi, pensionati, disoccupati e inoccupati per ogni figlio:
- Minorenne a carico, già dal 7° mese di gravidanza
- Maggiorenne a carico fino ai 21 anni, se frequenta un corso di formazione scolastica, professionale o universitaria, svolge un tirocinio o attività lavorativa con reddito inferiore a 8.000 € annui, è registrato come disoccupato presso i servizi per l'impiego, oppure svolge il servizio civile universale
- Con disabilità a carico, senza limiti di età
Il richiedente deve essere, al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio:
- Cittadino italiano o UE, o familiare titolare del diritto di soggiorno
- Cittadino non UE con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, permesso unico di lavoro o permesso per motivi di ricerca di durata superiore a 6 mesi
- Soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia
- Residente e domiciliato in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure titolare di contratto di lavoro di durata almeno semestrale
Descrizione
L'assegno unico è definito universale perché garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia massima rivalutata annualmente. L'importo aumenta progressivamente al diminuire dell'ISEE e può essere maggiorato in presenza di nuclei numerosi, figli con disabilità, madri under 21, genitori entrambi lavoratori e figli di età inferiore a 3 anni.
L'assegno è compatibile con il Bonus asilo nido, con misure regionali e locali a favore dei figli a carico e con il Bonus mamme. Non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.
Come fare
Puoi rivolgerti alla sede INAS CISL più vicina per la presentazione della domanda. La domanda può essere presentata da uno dei due genitori, dal tutore o dal figlio stesso al compimento della maggiore età.
Per ottenere l'ISEE, puoi rivolgerti gratuitamente al CAF CISL su www.cafcisl.it o chiamando il numero verde gratuito 800 800 730.
Dal 1° marzo 2023 le domande già accolte vengono rinnovate automaticamente d'ufficio, senza necessità di presentare una nuova domanda, a condizione che la domanda precedente non sia decaduta, revocata, rinunciata o respinta.
Cosa serve
Documentazione del richiedente:
- Carta d'identità o permesso di soggiorno e codice fiscale del richiedente
- Mandato di patrocinio
- Codice IBAN del richiedente
- Modello ISEE in corso di validità
- Codice fiscale di entrambi i genitori (sempre obbligatorio)
- Codice fiscale di tutti i figli per i quali si richiede la prestazione
Se la domanda è presentata da un delegato, aggiungere:
- Atto di delega
- Carta d'identità e codice fiscale del delegato
Documentazione aggiuntiva per casi specifici:
- Estremi della sentenza del Tribunale e data di ingresso in famiglia (per adozione o affidamento preadottivo)
- Sentenza di separazione, divorzio e/o affidamento (se applicabile)
- Provvedimento giurisdizionale di allontanamento dall'altro genitore (se applicabile)
- Decreto di nomina di tutore o amministratore di sostegno (se applicabile)
- Verbali di invalidità dei figli (se applicabile)
- Vedi documentazione sopra riportata
Tempi e scadenze
Per le domande presentate dal 1° marzo al 30 giugno, l'assegno spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo. Per le domande presentate dopo il 30 giugno, l'assegno decorre dal mese successivo alla presentazione, senza riconoscimento di arretrati.
Quanto costa
Questo servizio è a pagamento per i non iscritti.
Ufficio Responsabile
Pagina aggiornata il 30/04/2026