Trattamento Speciale per l’Edilizia

Il trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia è una prestazione economica riservata ai lavoratori del settore edile licenziati a seguito di cessazione aziendale, ultimazione del cantiere o riduzione di personale.

Servizio attivo

A chi è rivolto

Lavoratori del settore edile licenziati per uno dei seguenti motivi:

  • Cessazione dell'attività aziendale
  • Ultimazione del cantiere o di singole fasi lavorative
  • Riduzione di personale

Il trattamento non spetta a chi si dimette volontariamente, ma solo in caso di licenziamento. Fanno eccezione le lavoratrici in maternità.

Descrizione

Il trattamento speciale per l'edilizia garantisce un sostegno al reddito ai lavoratori del settore che perdono involontariamente il lavoro, con un importo commisurato al trattamento di Cassa Integrazione Straordinaria.

Requisiti: nei due anni precedenti il licenziamento il lavoratore deve aver maturato almeno 10 contributi mensili o 43 contributi settimanali nel settore edile ed essere iscritto nelle liste dei disoccupati.

Importo: per i primi 12 mesi il lavoratore percepisce il 100% del trattamento di Cassa Integrazione Straordinaria percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento, nei limiti dell'importo massimo mensile stabilito dalla legge. Per i periodi successivi l'importo scende all'80%.

Durata: il trattamento è corrisposto per 90 giorni, pagati mensilmente dall'INPS. In presenza di particolari requisiti la durata può essere estesa a 18 o 27 mesi.

Come fare

La domanda va presentata all'INPS entro due anni dalla data del licenziamento, sugli appositi moduli reperibili presso le sedi INPS. Per assistenza nella compilazione e presentazione, puoi rivolgerti alla sede INAS CISL più vicina.

Cosa serve

Per questo servizio è necessario rivolgersi alla sede INAS CISL più vicina, che provvederà a indicare la documentazione specifica richiesta in base alla situazione individuale del lavoratore.

  • Contattare la sede più vicina

Tempi e scadenze

La domanda deve essere presentata entro 2 anni dalla data del licenziamento.

Il trattamento decorre:

  • Dal primo giorno di disoccupazione, se l'iscrizione nelle liste dei disoccupati avviene entro 7 giorni dal licenziamento

Dal giorno di iscrizione nelle liste dei disoccupati, negli altri casi

Ufficio Responsabile

Casi particolari

Il trattamento si interrompe anticipatamente quando il lavoratore:

  • Ha esaurito tutte le giornate di trattamento speciale spettanti
  • Viene avviato a un nuovo lavoro
  • Viene cancellato dalle liste dei disoccupati per qualunque motivo
  • Diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, anticipata, di anzianità, di inabilità o assegno di invalidità)

Ulteriori informazioni

Sedi e Orari

Consulta sedi e orari nella scheda INAS

Pagina aggiornata il 18/05/2026

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