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Disoccupazione a requisiti ridotti
L'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti è un’indennità per lavoratori che non hanno i requisiti per la disoccupazione ordinaria, ma hanno lavorato almeno un minimo di giornate nell’anno precedente.
A chi è rivolto
Lavoratori che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
- Risultano assicurati all'INPS da almeno 2 anni con almeno un contributo settimanale versato prima del biennio precedente la domanda
- Nell'anno precedente hanno lavorato almeno 78 giornate, comprese festività e giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità, ecc.)
Descrizione
La disoccupazione a requisiti ridotti è destinata ai lavoratori che, pur non avendo maturato i 52 contributi settimanali nel biennio richiesti per la disoccupazione ordinaria, possono dimostrare un'attività lavorativa minima nell'anno precedente.
L'indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno precedente, fino a un massimo di 180 giornate.
L'importo è calcolato sulla retribuzione media giornaliera: il 35% per i primi 120 giorni e il 40% per i giorni successivi. L'importo massimo mensile lordo è di 844,06 €, elevato a 1.014,48 € per i lavoratori con retribuzione mensile lorda superiore a 1.826,07 €.
Come fare
La domanda deve essere presentata direttamente agli uffici INPS. Il modulo è disponibile presso gli uffici INPS e sul sito www.inps.it nella sezione "moduli". Per assistenza nella compilazione e presentazione della domanda, puoi rivolgerti alla sede INAS CISL più vicina.
Cosa serve
- Mod. DL 86/88 BIS compilato, firmato e timbrato da tutti i datori di lavoro per tutti i rapporti di lavoro nell'anno
- Copia dei modelli CUD dei due anni precedenti (per chi presenta la domanda per la prima volta)
- Mod. Detrazioni d'imposta
- Dichiarazione per eventuali periodi di soggiorno all'estero
- Dichiarazione per eventuali collaborazioni (Co.Co.Pro., ecc.)
- Fotocopia dell'ultima busta paga per ogni rapporto di lavoro
- Copia del libretto di lavoro con gli ultimi periodi lavorati o modello C2 dell'ufficio di collocamento
- Fotocopia della carta d'identità in corso di validità
- Fotocopia del permesso o carta di soggiorno in corso di validità (e ricevuta di rinnovo se disponibile)
Documentazione aggiuntiva per casi specifici:
- Personale della scuola: certificato di servizio
- Cittadini neo-comunitari: iscrizione anagrafica comunale
- Richiesta ANF (Assegno per il Nucleo Familiare): redditi del coniuge degli ultimi 2 anni
- Vedere documentazione sopra elencata
Tempi e scadenze
La domanda deve essere presentata dal 1° gennaio ed entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è cessato il rapporto di lavoro.
Ufficio Responsabile
Ulteriori informazioni
Il pagamento dell'indennità può avvenire tramite assegno circolare, bonifico su conto corrente bancario o postale, oppure allo sportello di qualsiasi ufficio postale sul territorio nazionale. In caso di accredito su conto corrente è necessario indicare le coordinate bancarie o postali (IBAN, ABI, CAB) e il numero di conto corrente.
Sedi e Orari
Consulta sedi e orari nella scheda INAS
Pagina aggiornata il 18/05/2026